Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2005
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115 Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative". Avvertenza: Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione. Art. 1. Art. 1-bis. Art. 2. Art. 2-bis. Art. 3. Art. 3-bis. Art. 4. Art. 5. Art. 5-bis. Art. 6. Art. 7. Art. 7-bis. Art. 8. Art. 9. Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)) e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari 1. Omissis 2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.". (( 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.".)) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989. - La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278. Art. 9-bis. Art. 10. Art. 10-bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 13-ter. Art. 14. Art. 14-bis. Art. 14-ter. Art. 14-quater. Art. 14-quinquies. Art. 14-sexies. Art. 14-septies. Art. 14-octies. Art. 14-novies. Art. 14-decies. Art. 14-undecies. Art. 14-duodecies. Art. 14-terdecies. Art. 14-quaterdecies. Art. 14-quinquiesdecies. Art. 14-sexiesdecies. Art. 14-septiesdecies. Art. 14-duodevicies. Art. 14-undevicies. Art. 14-vicies. Art. 14-vicies semel. Art. 14-vicies bis. Art. 14-vicies ter. Art. 14-vicies quater. Art. 14-vicies quinquies. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. --------------------------------------------------------------------------------
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