R.D. 30 gennaio1941 n. 12 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
(Estratto)
TITOLO II
DEI GIUDICI
CAPO III
DEI TRIBUNALI (1)
SEZIONE I
DEL TRIBUNALE ORDINARIO (1)
(1) Questa intitolazione è stata così sostituita dall'art.10 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, di adeguamento giudiziario al nuovo processo penale, ordinario e minorile. Lo stesso art.10 ha sostituito la denominazione tribunale con quella di tribunale ordinario per tutto il presente decreto.
Art. 42 ter (1)
Nomina dei giudici onorari di tribunale
1. I giudici onrari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
2. Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezzione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
3. Costituisce titolo preferenziale per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
4. Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398:
5. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art.8 comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 42 quater (1)
Incompatibilità
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) colore che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici (2).
3 Il giudicie onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art.8 comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.51.
(2) Ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.L.24 maggio 1999, n. 145, convertito nella L. 22 luglio, n. 234, le disposizioni di questo comma divengono efficaci il 2 gennaio 2000.
Art. 42 quinquies (1)
Durata dell'ufficio
1. La nomina a giudice onrario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per una sola volta.
2. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella com- posizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art.8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 42 sexies (1)
Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio
1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvediemnto di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti allo ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
4. La cessazione, la decadenza o la revoca dell'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 42 septies (1)
Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale
1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.
(1) Questo articolo è stato insrito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 43 bis (1)
Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario
1. I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
2. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
3. Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale (2).
(1) Questo articolo è stato insrito dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51
(2) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 3 bis del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 convertito nella L. 5 giugno 2000 n. 144.