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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 maggio 2005 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005)
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA E LA CONFERMA DEI VICE PROCURATORI
ONORARI PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI.
Il Ministro della Giustizia
Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e
il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288
con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 con le quali il Consiglio
Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e
le conferme dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo
della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le
successive modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e
71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
- Alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti
magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per l'espletamento delle
funzioni indicate nell'
art. 72 O.G. e delle altre ad essi
specificatamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in
conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta
del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall' art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell'O.G.
Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni
tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in
organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da
motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
- Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è
necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con
riferimento, per la nomina, alla data di presentazione della domanda e per la conferma,
alla data di scadenza dell'incarico da confermare;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio
giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano
la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o
presso una università estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di
equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
- Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di
nomina o conferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1,
lettera d) che precede.
- Alle istanze di nomina, presentate al Procuratore generale della Repubblica e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno
essere allegati a pena di inammissibilità: prodotti dall'interessato:
- istanza di nomina dell'aspirante;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con
l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la
laurea e della votazione conseguita;
- certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico
(A.S.L. o medico militare);
- rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o
del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense
nell'ambito del Circondario del tribunale o della sezione distaccata, presso la quale
svolge esclusivamente le funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex
art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
prodotti dall'ufficio:
certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
tribunale;
certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
rapporto informativo del prefetto;
parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a
cura dell'interessato.
Art. 3.
Procedimento per la nomina
- Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere
presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del
Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera
consiliare con la quale si dà inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori
onorari.
Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sarà
allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina.
La domanda, ai sensi dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, è valida se sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata per
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore;
Chi è iscritto all'albo degli avvocati non può presentare domande per più di due
distretti di corte di appello a pena di inammissibilità delle domande stesse;
Nelle domande devono essere indicate complessivamente un numero massimo di quattro sedi,
in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere
assegnato;
Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmetterà le istanze al Presidente della
Corte di Appello per la successiva istruzione;
- Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze, provvede quindi a
convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4,
comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i
titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una
graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla
nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1;
- eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni
dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso
Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della
Magistratura;
- predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con
i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;
- coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della
Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi
eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art.
12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore
istanza presentata presso altri uffici giudiziari;
- in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Procuratore
Generale della Repubblica può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura
l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
- alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo
della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel
periodo previsto dal comma 1;
- eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di
cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Procuratore Generale della
Repubblica.
Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti
punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere
proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma
nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso
revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli
aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di
parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed
impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da
accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari,
nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai
Consigli dell'ordine di appartenenza.
I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura
Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la
regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e
cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la
relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della
Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati comunicare a questo Ministero e
al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del
relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di
possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza
dall'incarico.
Art. 4.
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio
anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale
previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n.
1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori
statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva,
sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui
siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa
carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i
seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma
primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di
iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.
Art. 5.
Incompatibilità
- Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
- i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di
cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli
organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
- gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche
esecutivi, nei partiti politici;
- gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio
indipendente della funzione giurisdizionale;
- coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non
occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o
società di intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione
forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il
quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi
uffici.
- Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari
addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la
sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la
sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori
onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente
all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.
- Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d.
stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o
agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
- Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o
interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
- I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della
Repubblica presso il tribunale.
- Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'
art. 18 Ord.Giud.
Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19
Ord.Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto
ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361,
pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di
magistrato onorario.
Art. 6.
Tirocinio
- Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile
formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito
dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente
all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli giudiziari individueranno un
magistrato di riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le
indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui
parteciperanno pubblici ministeri professionali.
- Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri
teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di
magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una
valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore
onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonchè sulla redazione delle
minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
- Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta, nel corso del
periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica redige
apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art.
42-sexies comma 2, lettera c), Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
Art. 7.
Conferma
- Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art.
4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza
del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
- Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare: Prodotti
dall'interessato:
- istanza di conferma, da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima
della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a), b), d), e), g);
- dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense
nell'ambito del Circondario del tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale
svolge le funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v.
art. 5).
Prodotti dall'ufficio:
relazione del Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dall'interessato nel
triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a
cura dell'interessato.
- Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa
dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato
la propria attività.
Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
- La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere
confermato, alla scadenza, per una sola volta.
- Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice
procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.
- Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli
interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno
immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
- La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dagli articoli 2,
lettera d), e 7 al Procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita la trasmette
al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere
motivato. Sarà cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette
proposte al Presidente della Corte di Appello.
- Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento
utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce
requisito necessario per la conferma.
- La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto
ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord. Giud., ha durata triennale con
decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe
funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di
cui all'art. 3.
- Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore
onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.
- In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi,
al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
- In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può
derogare i limiti di cui all'art. 8.
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle
procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace.
L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella
svolta.
Art. 10.
Doveri e diritti
- Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i
magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio
Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati
successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.
Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale
- Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice
procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio
giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può
essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
- Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo
dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario,
attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o
richieste di nuova nomina.
- Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di
possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo
avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
- Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:
- per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- per dimissioni.
- Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'
art. 10 Ord. Giud.;
se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri
inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca
- Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere
a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poichè si tratta
di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente
determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata
decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre
ulteriori accertamenti.
- Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti
necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12 lettera c), e di
revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore
della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o
alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio
giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque
avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte
d'Appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.
- Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando
succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati,
le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e
documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
- Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento
ad uno dei componenti.
- Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia
si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario,
la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato
il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di
prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento
e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà
comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i
magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si
procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata
almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
- Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande
all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre
ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente
dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
- All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di
decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.
- In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura
potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa
non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al
Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
- La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con
decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura.
- In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il
Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare
a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
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