Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2005

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO

LEGGE 9 novembre 2004, n.266

Testo del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004), recante: «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

OMISSIS

Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i
quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati
nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della
proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,
n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma
dell'articolo ((42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,))
sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al
31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge
22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:
«1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto
dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una
sola volta e per il termine massimo di un anno.».
«4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei
giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli
stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano
aumentate le relative piante.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2004, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei
tribunali delle acque, nonche' interventi per l'Amministrazione della
giustizia»:
«Art. 2 (Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza). -- 1. I giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia
consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 42-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
1-bis. All'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette
anni"».
-- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, concernente: «Ordinamento giudiziario»:
«Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice
onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo'
essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di
conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di
scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque,
effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla
scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal
momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che
non necessita di decreto del Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto
dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo
comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla nomina.».

OMISSIS

Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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