N. 45468 REPERTORIO                                                                                    N. 18216 RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DELLA

ASSOCIAZIONE

COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA

REPUBBLICA ITALIANA

 

L’anno duemilauno, il giorno quattordici del mese di settembre, in Chieti alla Via S.Oliveri 61/A avanti a me Avv. Germano De Cinque Notaio di Chieti iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, e senza la presenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattane da comparenti, e con il mio consenso:

sono presenti i signori

FERRARINI Katia, nata a Chieti l'11 gennaio 1967 e residente in Chieti via Silvino Olivieri n. 61/A, avvocato e Vice Procuratore Onorario della Repubblica;

GRANNONIO Carlo Andrea, nato a Genova il 22 novembre 1969 e residente in Pescara via Aterno n. 52, dottore in Giurisprudenza e Giudice Onorario di Tribunale;

INGRILLI' Calogero, nato a Capo d'Orlando il 3 luglio 1954 e residente in Capo d'Orlando via A. Volta n. 34, avvocato e Vice Procuratore Onorario della Repubblica, che si costituisce al presente atto per sè e quale procuratore speciale di:    

ENNA Antonio, nato a Riola Sardo il 3 gennaio 1944 e residente in Cagliari via Boccaccio n. 17, avvocato e Vice Procuratore Onorario della Repubblica, giusta procura speciale;

DIBARI Patrizia, nata a Carbonara di Bari (BA) il 23 luglio 1965 e residente in Bari via Bari n. 35/E, avvocato e Vice Procuratore Onorario della Repubblica.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo mi hanno richiesto di ricevere il presente atto:

ART. 1) I comparenti, dichiarano di costituire come in effetti costituiscono una Associazione denominata "Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia" già fondata di fatto il 21.10.1995 a Roma presso la Suprema Corte di Cassazione.                                                                                                                                                                                                                L'associazione è aconfessionale e apolitica, si propone gli scopi riprtati nell'art.3) dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera B), perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

ART.2) L'Associazione ha sede sociale in Capo d'Orlando (ME) Via A.Volta n. 34.

ART.3) Organi dell'Associazione sono:

a) L'assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

i cui compiti sono meglio riportati nello statuto allegato.

I comparenti decidono di provvedere alla costituzione degli Organi sociali statuariamente previsti.

I soci immediatamente riuniti nominano Presidente per il triennio 2001 - 2003 il dott. Ingrillì Calogero. V.P.O. della Repubblcia di Patti,

e il Presidente del Coordinamento nomina immediatamente i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

a) - Dott. Antonio Enna, V.P.O. della Repubblica di Cagliari - Vice Presidente;

b) - Dott. Carlo Grannonio, responsabile dei rapporti con le sedi delle Sezioni di Corte d'Appello - G.O.T. del Tribunale di Pescara (Sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore)

c) - Dott.ssa Patrizia Dibari V.P.O. della Repubblica di Bari - Consigliere;

e) - Dott.ssa Katia Ferrarini V.P.O. della Repubblica di Pescara - Consigliere

al quale Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri previsti dall statuto.

ART.4) Tutti i nominati come sopra menzionati dichiarano di accettare la carica loro conferita non trovandosi in condizioni ostative di legge, e depositano con la sottoscrizione del presente atto la propria firma autografa.

ART.5) L'esercizio sociale è ad anno solare; il primo termina il 31.12.2001.

L'associazione ha l'obbligo di redigere annualmente entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio - rendiconto annuale, che sarà predisposto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART.6) Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme previste dalle leggi del codice civile nonché da ogni altra legge statale o regionale in maetria, e dallo Statuto Sociale.

ART.7) Le spese del presente sono a carico della Associazione.

L'assemblea delega la dott.ssa Katia Ferrarini ad apportare con propria delibera senza bisogno di sua ratifica al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini del suo riconoscimento come associazione.

Si precisa che tutti i comparenti sono considerati soci fondatori dell'Associazione.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Dattiloscitto da persona di mia fiducia su mio dettato l'atto occupa tre facciate intere e sin qui della quarta di un foglio e viene letto da me Notaio ai comparenti ed approvato

Calogero Ingrillì

Grannonio Carlo Andrea

Patrizia Dibari

Katia Ferrarini                                                 

Germano De Cinque Notaio                                          

 

Coordinamento Nazionale

Magistrati Onorari d'Italia

Statuto

 

ART. 1

Si costituisce formalmente l’associazione "Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia”, fondata di fatto il 21 ottobre 1995 presso la Suprema Corte di Cassazione in Roma.

La sede sociale è stabilita in Capo d’Orlando (ME) in via A.Volta n°34.

ART. 2

        Possono aderire all’associazione i vice procuratori onorari della Repubblica (V.P.O.) e i giudici onorari di Tribunale (G.O.T.) in servizio.

ART. 3

L’associazione è aconfessionale ed apolitica, ed ha per scopo:

a) rappresentare unitariamente i V.P.O. e i G.O.T. nei rapporti con le istituzioni e gli organi dello Stato nonché con gli enti privati;

b) favorire lo sviluppo professionale dei V.P.O. e dei G.O.T. al fine di garantire un migliore       funzionamento dell’amministrazione della giustizia;

c) elaborare proposte rivolte a definire la sistemazione giuridica ed economica dei medesimi;

d) promuovere iniziative di carattere culturale, incontri di studio e dibattiti in materia di scienze giuridiche.

Il sodalizio non ha fini di lucro.

Nell’ambito dell’associazione non potrà essere svolta dai soci attività in contrasto con gli interessi del sodalizio.

Ogni iscritto potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell’attività dell’associazione. In tal caso, dovrà darne comunicazione alla segreteria affinché vengano autorizzate del presidente.

ART. 4

Il patrimonio è costituito:

a)  dalle quote di adesione stabilite a carico dei soci;

b)  dai contributi, lasciti, donazioni mobilari e immobiliari, che da qualsiasi istituzione pubblica, statale o comunitaria, ente o privato venga devoluta all'Associazione.

ART. 5

Il patrimonio sociale deve essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Associazione.

I singoli associati non potranno pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso, ciò a norma dell’art. 37 c.c.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto, su deliberazione dell’assemblea, a destinazioni che si ispirano agli scopi della medesima.

La quota minima di adesione è fissata all’inizio di ogni anno sociale.

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno sociale.

ART. 6

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7

Sono organi dell’associazione :

a)  l’assemblea dei soci;

b)  il presidente;

c)  il consiglio direttivo.

ART. 8

L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un terzo dei soci. La convocazione deve avvenire con avviso spedito a mezzo lettera o fax a tutti gli iscritti nel loro indirizzo o a quello dell’Ufficio Giudiziario di appartenenza, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

ART. 9

Spetta all’assemblea:

a)  approvare o modificare lo statuto;

b)  determinare le linee generali dell’attività dell’associazione;

c)  approvare il bilancio consuntivo;

d)  eleggere il presidente;

e)  deliberare lo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea delibera a maggioranza semplice.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L’elezione del presidente avviene a maggioranza relativa.

ART. 10

Il presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

 

ART. 11

Il presidente è l’organo direttivo permanente dell’associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato all’assemblea.

Spetta al presidente:

a)   nominare i componenti del consiglio direttivo e distribuire loro le deleghe;

b)   nominare i responsabili delle sezioni istituite presso ogni Corte d’Appello;

c)   predisporre il bilancio consuntivo;

d)   deliberare i contributi a carico degli iscritti;

e)   dare corso alle deliberazioni dell’assemblea;

f)    deliberare sulla decadenza dei soci a norma dell’art.13;

g)   compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, potendo      accendere c/c bancari e postali anche allo scoperto, senza limiti di somma.                                                       

                                                                ART. 12

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dall’associazione ed è composto dal vice presidente, dal segretario – economo, dal responsabile dei rapporti con le sezioni di Corte d’Appello e da altri cinque consiglieri ai quali saranno distribuiti dal presidente le deleghe ritenute opportune.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni, possono essere revocati dal presidente in qualsiasi momento per attività svolta in contrasto con gli scopi dell’associazione.

Il consiglio direttivo coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria dell’associazione, e delibera a maggioranza semplice per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo dev’essere convocato dal presidente senza alcuna formalità almeno una volta l’anno.

ART. 13

L’associazione è articolata sul territorio in sezioni istituite presso ogni Corte d’Appello.

In ogni sezione il presidente del Coordinamento nomina un responsabile che ha il compito di tenere stretti i rapporti di unione e coesione fra la propria sezione, gli iscritti ad essa e le altre sezioni, nonché con la sede nazionale alla quale è subordinato.

Le sezioni possono dotarsi di un regolamento proprio che non sia in contrasto con lo Statuto nazionale del Coordinamento, nel pieno rispetto di tutto quanto in esso previsto.

I suddetti regolamenti sono approvati a maggioranza semplice dei votanti ed adottati dopo il controllo di merito del presidente del Coordinamento.

ART. 14

L’appartenenza all’associazione cessa:

a)   per perdita del requisito prescritto dall’art.2;

b)   per morosità;

c)   per dimissioni;

d)   per attività svolta in contrasto con gli scopi sociali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni.

ART. 15

Per il triennio 2001-2003 è eletto presidente del Coordinamento il Dr. Ingrillì Calogero, V.P.O. della Repubblica di Patti.

ART. 16

Per il triennio 2001-2003 il presidente del Coordinamento Nazionale nomina componenti del consiglio direttivo, distribuendo tra loro le deleghe:

a)  vice presidente Dr. Antonio Enna, V.P.O. della Repubblica di Cagliari;

b)  responsabile dei rapporti con le sedi della sezione di Corte d’Appello, Dr. Carlo Grannonio,  G.O.T. del Tribunale di Pescara (sezione distaccata di S.Valentino in Abruzzo Citeriore);

c)  consigliere: Dr.ssa Patrizia Dibari V.P.O. della Repubblica di Bari

d)  consigliere: Dr.ssa Katia Ferrarini V.P.O. della Repubblica di Pescara;

 

NORMA TRANSITORIA

Per il triennio 2001 - 2003 il Presidente si riserva di nominare entro il 31.10.2001 gli altri componenti del consiglio direttivo, come previsto dall'art.12 del statuto, e di distribuire loro le deleghe.

Calogero Ingrillì

Grannonio Carlo Andrea

Patrizia Di Bari

Katia Ferrarini                                                                             

Germano De Cinque Notaio