CIRCOLARE PROT. 1/165/02/U Roma,21 febbraio 2002
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Oggetto: Compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili, diverse dal sostenere la pubblica accusa nel corso delle udienze dibattimentali.
Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, all'uopo interpellato, sulla problematica relativa al riconoscimento di un compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili, diverse dal sostenere la pubblica accusa in udienza, con la nota prot. n. 279/U seguito 9/3-1 UL del 7 febbraio 2002, ha espresso il seguente parere: "In riferimento all'oggetto questo Ufficio, acquisiti i dati relativi statistici relativi agli organici dei giudici onorari, con funzioni giudicanti e requirenti, nonchè la valutazione dell'Ufficio bilancio in ordine alla stima degli oneri relativi ai compensi da riconoscersi ai VV. PP. OO., ed all'esito della riunione convocata presso lo scirvente è svoltasi il 29 febbraio 2001 con la partecipazione del Capo Gabinetto dell'on. le Sig. Ministro e di tutti gli interessati, reputa ora di dover osservare quanto segue.
Un'esame della problematica di sufficiente completezza non può prescindere dala ricostruzione degli interventi normativi succedutesi nella materia di cui all'oggetto, e da un pur sintetica analisi degli stessi.
L' Ordinamento Giudiziario, R.D. n.12/'41, all'art.72, come riformato dall'art.22 D.P.R. n.449 /'88 prevedeva che "le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte per delega normativa ...... da vice procuratori .....".
Il D. L.vo n.273/'89, poi, aveva previsto all'art.4, secondo comma, che "ai vice procuratori onorari spetta una indennità di Lire sessanta mila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art.72 del R.D. n.12/'42 come sostituito dall'art.22 D.P.R.449/'88".
Successivamente, per effetto del D.L.vo n.15/'90 , art. 1 comma 1, che aveva introdotto l'ultimo periodo dell'art.72, comma 1 Ord.Giud, si era disposto che i vice procuratori onorari potessero essere "delegati a svolgere le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo". In tal modo si era sancito expressis verbis che i giudici onorari in questione potessero essere delegati a svolgere le funzioni di P.M. anche in udienze non dibattimentali.
Ancora l'art.1 comma 2 dello stesso D.L.vo n.15/'90 aveva introdotto il comma 2 bis dell'art.72 dell'Ordinamento Giudiziario, disponendo che" il Procuratore della Repubblica presso la Pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna... vice procuratori onorari". La conseguenza è che, sempre espressamente, si era prevista la possibilità di delegare ai giudici onorari in questione anche il compimento di alcune attività del Pubblico Ministero da non compiersi in udienza, dibattimentale o camerale che sia.
Il legislatore ha poi provveduto a modificare la norma relativa alla corresponsione dell'indennità ai VV.PP.OO., ciò il ricordato art.4 D.L.vo n.273/'89 (peraltro ripetutamente ritoccato in relazione all'importo dell'indennità, ora fissato dall'art.52 n. 44, della L. finanziaria 2002, in L.190.000 ), con l'art.24 ter D.L. n.341/'00, convertito in legge dall'art.1 L. 19 gennaio 2001, n.4. Il testo di cui al secondo comma dell'art.4, quindi, prevede ora che "ai vice procuratori onorari spetta una indennità di L.190.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art.72 R.D. 30 gennaio 1941 n.12".
In relazione ai vice procuratori pertanto, deve registrarsi la persistente carenza della previsione espressa del diritto a percepire un compenso per le attività loro delegabili da svolgersi al di fuori dell'udienza dibattimentale.
Si tratta di una incongruenza che lo scrivente Ufficio aveva segnalato con proprio parere espresso in data 22.02.2001 (prot.T.M.517/N-9/3/-1 N.L.;Rif. 1276/E), e relativo al problema del compenso da riconoscersi ai VV.PP.OO., per la predisposizione di decreti penali di condanna, evidenziando l'opportunità di provvedere ad un'integrazione della normativa vigente, prevedendo espressamente il diritto al compenso per i magistrati onorari che fossero delegati allo svolgimento dell'indicata funzione.
Il testo di cui al ricordato art.4, secondo comma, D.L.vo n.273/'89 comunque, laddove dispone che "ai vce procuratori onorari spetta una indennità di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art.72 R.D.30 gennaio 1941 n.12" utilizzando il termine generico: "udienza", adotta una formula che sembra possa interpretarsi nel senso che il diritto al compenso sia ora riconosciuto ai vice procuratori onorari per l'attività svolta in qualsiasi udienza, camerale o dibattimentale, superandosi in via interpretativa il limite posto dal ricordato testo di cui all'art.72 Ord.Giud., che riconosceva ai vice procuratori onorari il diritto al compenso per le sole attività svolte nel corso delle udienze dibattimentali.
Non può sottacersi , peraltro, che la conclusione appare maggiormente rassicurante con riferiemento ai giudici onorari di tribunale, in relazione ai quali il vigente testo dell'art.4, comma 1, D.L.vo n.273/'89, come modificato dal già ricordato art.24 ter, prevede espressamente:"ai giudici onorari di tribunale spetta una indennità di lire 190.000 per ogni udienza anche se tenuta in camera di consiglio...".
Persiste la segnalata incongruenza relativa alla mancata previsione espressa del diritto dei VV.PP.OO. di percepire il compenso per le attività svolte fuori udienza, e detta incongruenza risulta ancor più evidente per effetto di successivi interventi legislativi.
La gamma delle attività delegabili ai vice procuratori onorari, infatti, è stata ulteriormente ampliata dall'art. 23 D.L.vo n. 51/'98, istitutiva del giudice unico, che ha riscritto ancora una volta la disciplina di cui all'art.72 Ord. giud., prevedendo che ai suddetti magistrati onorari possa essere delegato lo svolgimento delle funzioni di P.M., oltre che nelle udienze dibattimentali, anche "nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.. per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna... nei procediementi in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale ... nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intevento di cui all'art.655, co.2.. e procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori", nochè "nei procedimenti civili".
Ancora, l'art. 50 del D.L.vo n. 274/'00 (discipliannte la competenza penale del giudice di pace), ha previsto che le funzioni di pubblico ministero innanzi a questo giudice possono esere svolte dai vice procuratori onorari, "nell'udienza dibattimentale... nei procediementi in camera di consiglio di cui all'art.127 del codice di procedura penale... nei procediemtni di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art.655, co.2.. e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori"; nonchè per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt.15 e 25".
Per effetto di tale ultima previsione le attività del pubblico ministero delegabili ai vice procuratori onorari e da svolgersi fuori udienza, sono state ulteriormente estese, in quanto il citato art.15 prevede che "1. Il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ed autorizzando la citazione dell'imputato. 2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziari, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti"; mentre l'art. 25 detta, in relazione alle competenze del P.M. nell'ipotesi del ricorso immediato al giudice, che "1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestatamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione, altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso." Persistendo la presenza di un dato letterale limitativo, non appare comunque priva di ragionevolezza la tesi secondo cui occorre riconoscere il diritto ad un compenso ai vice procuratori onrari anche per tutte le attività da svolgersi al di fuori dell'udienza dibattimentale (di cui al testo dell'art.72 Ord. giud. come in principio ricordato)- ad es: per la predisposizione di decreti penali di condanna, ma anche per lo svolgimento delle ulteriori indagini di cui all'art.15 D.L.vo n.274/'00 (v. combinato disposto con l'art.50), etc.- che la normativa vigente consente siano loro delegate.
"La mancata previsione espressa di un diritto al compenso per i vice procuratori onorari che siano delegati allo svolgimento di funzioni giudiziarie diverse dalla partecipazione ad udienze, sembra infatti irragionevole, atteso che un'interpretazione restrittiva della normativa richiamata, comporterebbe una distinzione - priva di obiettiva giustificazione - tra attività giudiziarie tutte delegabili ai magistrati onorari, delle quali però alcune ingenerano il diritto ad un compenso ed altre no, e potrebbe perciò ritenersi che sussista una disuguaglianza di trattamento che darebbe adito a dubbi di legittimità costituzionale della normativa vigente, con riferimento sia al principio di eguaglianza posto dall'art.3 Cost., che all'art.36 della Carta fondamentale, il quale prevede il diritto del lavoratore a precepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro".
Questo Dipartimento, esaminato il menzionato parere, ritiene di condividere le valutazioni in esso espresse e, in particolare, la considerazione che un'interpretazione restrittiva della normativa vigente possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale sia con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con riferimento all'art.36 Cost., nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Il Capo del Dipartimento